Statuto
ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPAZIONE APS
(assemblea dei soci del giorno 27/6/2019)
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione culturale di promozione sociale avente la seguente denominazione: “Cittadinanza attiva e partecipazione APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI).
L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune non comporta modifica statutaria, che potrà così essere modificata con apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
Essa opera nel territorio della provincia di Firenze, con particolare riferimento al Comune di Barberino Tavarnelle e zona Chianti.
L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
In particolare, l’associazione intende:
- Favorire una crescita culturale dei soci e delle comunità di appartenenza, con particolare riferimento al Comune di Barberino Tavarnelle. e zona Chianti.
- Contribuire ad una maggiore conoscenza delle esperienze e degli stili di vita a livello nazionale e mondiale, con particolare attenzione ai concetti di sobrietà, solidarietà e coesione sociale;
- Contribuire alla conoscenza delle esperienze caratterizzanti la vita comunitaria del presente e del passato, dal punto di vista sociale, culturale, politico ed economico;
- Educare ad una cultura della pace ed a valori fondamentali come la giustizia i diritti dell’uomo e dei popoli (in particolare i diritti di cittadinanza e la cooperazione allo sviluppo) la corresponsabilità e la condivisione fra persone, stati, popoli;
- Educare ad uno spirito critico, consapevole, costruttivo e partecipativo;
- Educare ad una conoscenza attiva delle realtà sociali, politiche ed economiche che nei vari tempi hanno espresso ed esprimono il convivere della comunità internazionale, nazionale e locale ed a seguire con spirito critico le proposte di cambiamento e innovazione;
- Educare alla salvaguardia ed al rispetto dell’ambiente;
- Educare al rispetto del nostro territorio ed alla sua valorizzazione dal punto di vista ambientale, paesaggistico e storico-culturale;
- Contribuire alla conoscenza ed all’approfondimento di tematiche di interesse planetario riguardanti il futuro della terra e dell’umanità;
- Intraprendere tutte le iniziative ritenute utili per favorire una crescita nella conoscenza delle varie religioni e della loro incidenza nelle varie culture.
L’Associazione lavorerà per costruire un laboratorio di idee che esalti il valore della persona come base di appartenenza collettiva e sviluppare proposte per nuovi equilibri sociali ed ecologici.
Lavorerà per la promozione di una società diversa, più improntata alla sobrietà ed alla solidarietà, con nuove regole di vita per una società più rispettosa di una crescita umana integrale, nel segno della disponibilità agli altri e della giustizia.
L’Associazione persegue con ogni mezzo legittimo le finalità sopra previste e le è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ad eccezione di quelle ad esse secondarie e strumentali nel rispetto dell’art. 6 del Codice del terzo settore, quali in particolare:
- Convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni, organizzazione di corsi e scuole di preparazione all’impegno sociale e politico, proiezione di film;
- Istituzione di gruppi di studio e di aggiornamento;
- Promozione nelle scuole di opere formative e didattiche per introdurre e approfondire tematiche di interesse civico nazionale ed europeo;
- Sito web, blog, social network, mailing list / newsletter di informazione e collegamento con i soci e con tutte le persone interessate;
- Manifesti, volantini cartacei e/o telematici;
- Diffusione di dispense, riviste, libri ed altro materiale informativo di interesse scientifico, storico, sociale, politico e favorirne la lettura e la conoscenza;
- ogni altra attività secondaria e strumentale secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e successivamente individuata dal Consiglio direttivo.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all’associazione persone fisiche ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall’art. 35 secondo comma del Codice del Terzo Settore, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e per mancato versamento delle quote sociali, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
Il Consiglio, su indicazione del Presidente, potrà eleggere un Vicepresidente tra i componenti del Consiglio stesso.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono in regola col pagamento della quota sociale alla data di cinque giorni antecedenti lo svolgimento dell’assemblea stessa.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta( anche a mezzo fax, e.mail, sms, WhatsApp ) contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria.
È compito dell’Assemblea ordinaria:
- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e deliberare sulla esclusione dall’Associazione;
- approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione, quale il regolamento assembleare;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale, quale il regolamento assembleare;
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
È compito dell’Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
ART. 8
(Consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da minimo 7 (sette) a massimo 11 (undici) membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
In caso di rinuncia, morte, decadenza di un consigliere il consiglio direttivo provvede a nominare un sostituto attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo che resta in carica sino alla scadenza del mandato dell’intero consiglio direttivo.
Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto (anche fax, e-mail, sms, WhatsApp) il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all’Associazione e proporre l’esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
- deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Comitato Scientifico)
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico – e il relativo Presidente – composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, stabilendone la durata in carica, scelti tra esperti nel settore di attività dell’Associazione. Ove non diversamente previsto, il Comitato Scientifico ha la stessa durata in carica del Consiglio che lo ha eletto e i suoi membri possono essere liberamente revocati, sostituiti o cooptati – in caso di loro cessazione per qualsiasi causa – dal Consiglio stesso.
Il Comitato scientifico ha funzioni principalmente consultive ed in particolare propone il programma annuale di lavoro dell’Associazione e coadiuva il Consiglio in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell’Associazione.
Alle sedute del Comitato Scientifico partecipa il Presidente dell’Associazione o un suo delegato.
La carica di membro del Comitato scientifico non è incompatibile con la carica di membro del Consiglio direttivo.
Il Consiglio dovrà sentire il parere del Comitato Scientifico ogni qualvolta debba assumere decisioni aventi contenuti scientifici.
ART. 10
(Presidente)
Il Presidente mantiene tale incarico per il periodo determinato all’atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del mandato consiliare ed è rieleggibile.
Il presidente:
- ha la legale rappresentanza dell’associazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio e può delegarla con apposita procura speciale ad uno o più membri del consiglio direttivo o a terzi;
- convoca e presiede il consiglio direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo, anche avvalendosi, con apposita procura speciale, del segretario del consiglio direttivo o di terzi;
- convoca e presiede l’assemblea.
- stimola i soci alla partecipazione attiva alla vita dell’Associazione e vigila sul rispetto dei fini statutari.
In casi di particolare urgenza il presidente potrà adottare i provvedimenti stimati utili o opportuni nell’interesse dell’associazione, sottoponendoli poi alla ratifica del consiglio direttivo in un’apposita riunione che dovrà essere convocata entro 20 (venti) giorni successivi alla data dei provvedimenti da sottoporre a ratifica.
In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal vicepresidente.
ART. 11
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote di iscrizione;
- dalle quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni o lasciti da associati e/o terzi;
- da eventuali contributi da Enti Pubblici o privati;
- da eventuali proventi dell’attività svolta dall’Associazione;
- da qualsiasi altra forma prevista dalle norme vigenti.
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 12
(Bilancio di esercizio)
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, potrà prenderne visione.
ART. 13
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente.
ART. 14
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 15
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
ART. 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
ART. 17
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.